Le poltrone per disabili possono godere dell’agevolazione IVA al 4% se prescritte dal medico specialista della propria ASL di appartenenza. Oltre a questo, l’acquisto di un dispositivo medico di Classe 1 – come le nostre poltrone ortopediche – prevede un rimborso del 19% della spesa sostenuta. Segue nel dettaglio come funzionano le agevolazioni fiscali relative all’acquisto di poltrone per disabili e dispositivi medici di Classe 1.
IVA agevolata al 4% sulle poltrone per disabili
A norma di legge l’agevolazione iva al 4% è prevista per l’acquisto e/o l’affitto di ausili e protesi che, per le loro caratteristiche oggettive, hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti. Questi ausili non possono quindi avere altro impiego, se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.
Possono godere dell’aliquota IVA al 4% agevolata i seguenti prodotti:
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
L’accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa della ASL, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.La documentazione va presentata al venditore al momento dell’acquisto.
Chi ha diritto di accedere all’agevolazione fiscale
L’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.
Sono tre le categorie di utenti disabili che possono usufruire delle agevolazioni fiscali:
- Disabili titolari di Legge 104/92;
- Disabili riconosciuti da altre Commissioni mediche pubbliche;
- Grandi invalidi di guerra.
Documentazione necessaria per accedere all’agevolazione
- Certificazione rilasciata dal medico della Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico ai sensi dell’art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998 o certificazione che attesti che il sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge N.104/92;
- Certificato di invalidità civile o in alternativa di handicap (legge 104/52) rilasciato dalla Asl competente attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva, linguaggio) e il carattere permanente della stessa ai sensi dell’art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998;
- Copia del documento d’identità e del codice fiscale.
Detrazione IRPEF del 19% sull’acquisto di una poltrona per disabili
Le poltrone della nostra linea ortopedica sono iscritte nel registro del Ministero della Salute come dispositivi medici di Classe 1, ai sensi del D. Lgs. 46/97. Questo significa che, trattandosi di acquisto di un dispositivo medico, puoi richiedere il rimborso irpef del 19% della spesa allegando la fattura che ti forniremo alla tua dichiarazione dei redditi.
Riferimenti legislativi
- Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 Dipartimento Entrate – Affari Giuridici – Serv. III – Div. VII, “Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 – Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”
- Legge 28 Luglio 1989, n. 263, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1989, n. 176 – Art. 1 comma 3 bis
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972, n. 292.